L’AZIONE PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI E DIRITTI COLLETTIVI
Con le modifiche della Legge sul processo civile del giugno 2011, è prevista, per la prima volta nel nostro diritto processuale, la possibilità di intentare azioni per la tutela degli interessi e diritti collettivi. Dette disposizioni entrano in vigore dall’adesione della Croazia all’Unione europea.
Chi è attivamente legittimato a intentare l’azione? Le associazioni, enti, istituzioni e altre organizzazioni stabilite in conformità con la legge che, nell’ambito della loro attività registrata, si occupano della tutela dei interessi e diritti collettivi stabiliti. Le persone, diritti di cui si proteggono con l’azione, possono partecipare nel processo come intervenienti.
Chi è la parte convenuta? L’azione si intenta contro la persona fisica o giuridica che, esercitando la sua attività professionale, lavoro o un’altra azione o omissione viola significativamente o mette in grave pericolo i presunti interessi e diritti collettivi.
Contenuto degli interessi collettivi protetti: questi interessi sono esemplari e possono riguardare l’ambiente umano, l’ambiente di vita, il morale, l’etnicità, gli consumatori, l’antidiscriminazione e altri. È necessario che tali interessi siano protetti per legge e violati significativamente o messi in grave pericolo dall’attività del convenuto. Ad esempio, questi possono essere i diritti dei consumatori protetti dalla Legge sulla tutela dei consumatori.
Il tribunale competente: è competente il tribunale di competenza territoriale generale, in base alla residenza / sede del convenuto, o il tribunale dove è stata commessa l’azione o l’omissione dannosa.
La prevista protezione giuridica: L’attore può esigere:
1. la dichiarazione che gli interessi collettivi, che l’attore ha il diritto di proteggere, sono dannati o in pericolo a causa dell’azione (o omissione) del convenuto,
2. il divieto di intraprendere le azioni che danneggiano gli interessi collettivi, incluso la proibizione di usare certe disposizioni contrattuali o prassi aziendale.
3. l’ingiunzione al convenuto di intraprendere le azioni per eliminare i danni sostenuti o possibili dell’azione proibita, incluso la restituzione in intero o nella situazione in cui tale violazione non può accadere,
4. l’annuncio pubblico nella stampa, a carico del condannato, della sentenza con quale la pretesa attorea è accettata.
Oltre “l’ordinaria” pretesa attorea, il giudice può, su richiesta dell’attore, ordinare le misure provvisorie della Legge sull’esecuzione o regolare provvisoriamente la condotta del convenuto.
La contra azione: il convenuto può intentare la contra azione esigendo la constatazione che la sua azione non viola e non mette in pericolo l’interesse o il diritto collettivo. Egli può anche chiedere di vietare al attore-contra accusato certi comportamenti e specialmente la sua apparizione in pubblico, il risarcimento dei danni e l’annuncio, a carico del attore, della sentenza che rigetta la pretesa attorea.
L’obbligazione della Corte a conformarsi ai giudizi dalle “azioni collettive”: è introdotta la novità che le persone fisiche e giuridiche possono, in azioni legali per il risarcimento dei danni, riferirsi al oppinione legale della decisione giudiziale che accetta qualche richiesta collettiva e in questo caso, il giudice sarà vincolato da questo giudizio.